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L’imposta municipale unica (IMU) è il tributo che dal 1°gennaio 2012 deve essere pagata sulla base del patrimonio immobiliare delcontribuente.
Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di Fabbricati, Aree Fabbricabili e Terreni, anche non coltivati.
Per possesso si intende il titolare del diritto diproprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessionario diaree demaniali, locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing).
Il REGOLAMENTO IMU 2020 é stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31 Marzo 2020.
Le ALIQUOTE IMU 2020 sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 Marzo 2020.
Per effetto dell'evoluzione della norma nazionale, l'Imposta Municipale Unica non si applica alle seguenti fattispecie:
E' ASSIMILATA alla fattispecie Abitazione Principale:
FATTISPECIE |
ALIQUOTA |
---|---|
Abitazione Principale (categoria catastale da A/2 ad A/7) e relative (categoria catastale C/2, C/6 C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per categoria) |
Fattispecie esclusa dal calcolo IMU |
Abitazione Principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative (categoria catastale C/2, C/6 C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per categoria) |
0,40 % |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (categorie catastali C2 o D10) necessari allo svolgimento dell'attività agricola ( art. 9 comma 3-bis D.L. 557/1993 conversione con L. 133/1994 ) se posseduti ed utilizzati da Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali |
0,10 % |
Terreni agricoli |
0,96 % |
Aree fabbricabili |
0,96 % |
Altri fabbricati ( tutti i fabbricati delle categorie catastali A, B e C esclusi gli A/10, C/1, C/3 e D) |
0,96 % |
Altri fabbricati ( SOLO le categorie catastali A/10, C/1, C/3 ) |
0,89 % |
Altri fabbricati ( categoria catastale D esclusi i D/10 ) |
0,89 % |
Fabbricati "Bene Merce" ( tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ) |
0,10 % |
FATTISPECIE |
DETRAZIONE |
---|---|
Abitazione Principale (categoria catastale A1, A8 e A9) e relative (categoria catastale C/2, C/6 C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per categoria) |
200 euro |
L’importo della detrazione è rapportato al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
E’ riservata allo Stato la quota fissa dello 0,76% dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 1 comma 380 lettera f) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Base imponibile dell'Imposta è il valore degli immobili, calcolato come segue:
Il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Base Imponibile Fabbricati = Rendita Catastale x 1,05 x moltiplicatore.
CATEGORIA CATASTALE |
MOLTIPLICATORE |
---|---|
Categoria A (escluso A/10) |
160 |
Categoria A/10 |
80 |
Categoria B |
140 |
Categoria C/1 |
55 |
Categoria C/2, C/6 e C/7 |
160 |
Categoria C/3, C/4 e C/5 |
140 |
Categoria D (escluso D/5) |
65 |
Categoria D/5 |
80 |
La rivalutazione della rendita catastale pari al 5% è stata introdotta dalla Legge 662/96 - art. 3 comma 48.
Per i fabbricati privi di rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto (rendita presunta).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, il valore è determinato, fino all'iscrizione in catasto,sulla base delle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Per verificare la rendita attualmente iscritta in catasto, cliccare sul seguente link dell’Agenzia delle Entrate:
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento, dei vincoli urbanistici e dei prezzi medi di mercato.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135.
Base Imponibile Terreni = Reddito Dominicale x 1,25 x moltiplicatore
La rivalutazione del reddito dominicale pari al 25% è stata introdotta dall'art. 3 comma 51 della L. 662/96.
Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, sono esenti dall'IMU dal 01/01/2016.
L'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede le seguenti possibilità di riduzione della base imponibile:
FATTISPECIE |
DESCRIZIONE |
RIDUZIONE |
---|---|---|
Fabbricati inagibili |
sono i fabbricati che per la loro fatiscenza sono stati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati e caratterizzati da uno stato di degrado non superabile con interventi di semplice manutenzione |
Riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Fabbricati di interesse storico o artistico |
sono i fabbricati di interesse storico o artistico codificati e schedati |
Riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Fabbricati concessi in comodato |
sono i fabbricati per i quali è stato concesso l'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) a condizione che: - l'immobile concesso in comodato sia in categoria catastale da A/2 ad A/7; - l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come sua abitazione principale; - il contratto di comodato sia registrato. Il beneficio Comodato IMU (art. 1 comma 10 della Legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016) si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. |
Riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Fabbricati locati a canone concordato |
sono quei fabbricati oggetto di contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998 |
Riduzione al 75% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ad ASSIMILAZIONI e/o RIDUZIONI il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di DICHIARAZIONE MINISTERIALE.
Il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato:
Se le date delle scadenze si compiono di sabato/domenica, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
CODICE TRIBUTO |
DESCRIZIONE |
---|---|
3912 |
abitazione principale e relative pertinenze |
3913 |
fabbricati rurali ad uso strumentale (C/2) |
3925 |
fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) |
3914 |
terreni agricoli |
3916 |
aree fabbricabili |
3918 |
altri fabbricati (cat. A, B e C) |
3925 |
fabbricati cat. catastale D (escluso il D/10) per la quota riservata allo Stato (7,6 per mille) |
3930 |
fabbricati cat. catastale D (escluso il D/10) per la quota riservata al Comune (0,3 per mille) |
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.
Decreto Legge n. 201 del 3 dicembre 2011 art. 13 - Decreto IMU
Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Federalismo Fiscale Municipale
Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 - Decreto ICI
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Legge di Stabilità 2013
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di Stabilità 2014
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità 2015
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di Stabilità 2016
Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 - Legge di Stabilità 2017
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Legge di Bilancio 2018
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - Legge di Bilancio 2019
Legge n. 160 del 27 dicembre 2017 - Legge di Bilancio 2020