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Dirigente
Dott. Dino Daniele Bonato
Responsabile
Dott. Dino Daniele Bonato
Dove rivolgersi
Servizio Tributi
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3
Orario
Si riceve solo su appuntamento
Telefono
041 2909737 - Luca Geretto
- Ignazio Gammone
Email
tributi@comunecavallinotreporti.it
La TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) è il tributo che, dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2019, sostituisce la maggiorazione TARES.
Per definizione generale, il presupposto impositivo della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
La TASI è, quindi, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari con riferimento alle quali si può concretizzare il presupposto impositivo (fabbricati, aree edificabili a qualsiasi uso adibite).
La Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) abroga l'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 con la quale era stata istituita la TASI, quale componente della IUC.
Sono fatti salvi il ravvedimento da parte del contribuente e l'attività di accertamento da parte del Servizio Tributi.
L’importo minimo per la TASI da versare su base annua è pari ad € 2,00.
In caso di occupazione temporanea superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta come segue:
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Base imponibile dell'Imposta è il valore degli immobili, calcolato come segue:
Il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Base Imponibile Fabbricati = Rendita Catastale x 1,05 x moltiplicatore.
CATEGORIA CATASTALE |
MOLTIPLICATORE |
---|---|
Categoria A/10 |
80 |
Categoria C/1 |
55 |
Categoria C/3 |
140 |
Categoria D (escluso D/5) |
65 |
Categoria D/5 |
80 |
La rivalutazione della rendita catastale pari al 5% è stata introdotta dalla Legge 662/96 - art.3 comma 48. Per i fabbricati privi di rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto (rendita presunta). Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, il valore è determinato, fino all'iscrizione in catasto,sulla base delle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
Codice Tributo |
Descrizione |
---|---|
3959 |
fabbricati rurali ad uso strumentale |
3961 |
altri fabbricati |
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di Stabilità 2014 (istituzione della TASI)
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità 2015
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di Stabilità 2016
Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 - Legge di Stabilità 2017
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Legge di Bilancio 2018
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - Legge di Bilancio 2020 (abolizione della TASI)