Separazioni e divorzi


Nuove modalità per la separazione deiconiugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e didivorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misureurgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizionedell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)·
        Separazionie divorzi davanti all'avvocato
        Separazionie divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
        
Separazioni e divorzidavanti all'avvocato
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art.6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioniconsensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica dellecondizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per laproposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazionepersonale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n.898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersiesclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di leggee per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, difigli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni nonautosufficienti:
nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamentedal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta;
nel secondo caso(figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere ancheun passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguitodi negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudizialiche definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione deglieffetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica dellecondizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovràtrasmetterlo tassativamente entro 10giorni al comune di:  
Iscrizione dell’atto di matrimonio  
Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero 
Ladocumentazione può essere inoltrata via pec al seguenteindirizzo: demografici@pec.comunecavallinotreporti.it
Per maggioriinformazioni è possibile rivolgersi al Servizio Demografici piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 Cavallino-Treporti tel. 0412909757/758.
L’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’atto eannotarlo nei registri di stato civile (nascita e matrimonio)     

Separazioni e divorzidavanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, lapossibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale delloStato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio odi modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificataè a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori oportatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e acondizione che l’accordo non contenga patti di trasferimentopatrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulledecisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanziall’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente aricevere l’accordo è il Comune di:
iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero residenza di uno dei coniugi
Restanoinvariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anniininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesipreviste dalla legge n. 898/1970).
A decorreredal 9/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento ai seguentinumeri telefonici: tel. 0412909757/758.
All’attodella conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a€ 16,00, con pagamento in contanti.
In allegatoin fondo alla pagina,  le dichiarazioni sostitutive di certificazione (inbase alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi epresentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giornodell’appuntamento.
L’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’attodi accordo e annotarlo nei registri di stato civile (nascita e matrimonio); sevi è l’iscrizione della causa in tribunale, l’atto va inviato alla cancelleria Se non viene confermato l'accordo l’ufficiale di stato civile dovrà trascrivere l’attodi accordo ma non annotarlo nei registri di stato civile (nascita e matrimonio)

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito