CIMP - Canone Installazione Mezzi Pubblicitari
In vigore fino al 31/12/2020
- Descrizione del servizio
- Suddivisione del territorio e durata
- Tariffe
- Come ottenere le autorizzazioni
- Installazioni Abusive
Descrizione del servizio
Il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) è un canone in base a tariffa dovuto per l’esposizione di forme pubblicitarie nel territorio comunale. In particolare, sono soggette al pagamento del canone le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente. Il canone è disciplinato dal Comune con proprio Regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 62 D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.
Suddivisione del territorio e durata
Al fine di poter determinare il canone, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all’importanza, alla centralità, all’intensità abitativa, al flusso turistico, alle presenze commerciali, alla densità di traffico veicolare e pedonale.
Precisamente:
- categoria speciale (denominata ordinaria 1^ fino al 31 dicembre 2004): area compresa tra il mare e la via Fausta (Strada Provinciale 42) oltrepassata verso la laguna da una fascia di 50 metri che include anche i centri urbani di Treporti, Ca' Savio, Cavallino, Ca' Ballarin, Ca' Vio e Ca' Pasquali, Lio Grando, Faro Valle Dolce, Ca' di Valle, gli ambiti dei terminals di Punta Sabbioni e di Ricevitoria di Treporti;
- categoria normale (denominata ridotta 2^ fino al 31 dicembre 2004): area non compresa nella delimitazione della categoria ordinaria.
Le forme pubblicitarie possono essere:
- permanenti: realizzate con carattere di stabilità con durata superiore a duecentosettanta giorni per anno solare; il titolo autorizzativo ha di norma validità triennale e alla scadenza ne è ammesso il rinnovo;
- stagionali: in relazione a mezzi pubblicitari che vengono installati in un periodo infrannuale, compreso tra centoventi giorni e duecentosettantagiorni;
- temporanee: di breve durata, secondo la caratteristica propria di ciascuna tipologia, comunque inferiore a centoventi (120) giorni. Oltre il centoventesimo giorno non sono ammessi né la proroga, né il rinnovo, quando ai sensi del Regolamento Edilizio e delle norme attuative della pianificazione urbanistica i mezzi pubblicitari siano sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.
Tariffe
Il costo varia a seconda della richiesta.
La tariffa specifica viene calcolata dal concessionario incaricato alla riscossione.
Come ottenere le autorizzazioni
Le autorizzazioni permanenti e stagionali devono essere richieste allo Sportello Unico Attività Produttive. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comando di Polizia Locale.
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web dedicata al seguente link
Le autorizzazioni per le installazioni temporanee e per i volantinaggi vanno richieste al concessionario della riscossione tributi ABACO S.p.A., utilizzando il seguente modello:
Installazioni Abusive
Le forme pubblicitarie realizzate senza la preventiva autorizzazione/concessione o difformi dalla stessa sono soggette:
- al versamento del canone nella stessa misura dovuta per le forme autorizzate;
- ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% del canone non versato. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla notifica dalla notifica dell’atto di accertamento;
- ad una sanzione accessoria dell’obbligo di rimozione ed immediata copertura della pubblicità mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, addebitando al responsabile le spese sostenute;
- ad eventuali sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 20 e 23 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada).
Si precisa che, qualora le forme pubblicitarie abusive non siano assoggettabili al canone, verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 3 del 16 gennaio 2003 prevista nel limite da 25 euro a 500 euro.
La pubblicità abusiva si presume effettuata:
- per le fattispecie permanenti, dal primo gennaio dell’anno in cui viene accertata, salvo diverso periodo dichiarato e dimostrato dal soggetto passivo e comunque non inferiore a quello previsto per la pubblicità temporanea;
- per le fattispecie temporanee, ad eccezione delle locandine, dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è stato effettuato il verbale di accertamento;
- per le locandine, dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è stato effettuato il verbale di accertamento fino alla scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato per un numero di locandine presunto comunque non inferiore a trenta.