Guida alle procedure

 

Delibera per il calcolo della monetizzazione delle aree a Servizi

 

Delibera per la reatizzazione della monetizzazione delle aree a Servizi

 

Delibera oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

 

Foglio di calcolo per la determinazione degli Oneri Concessori

 

Determinazione dell'incremento di valore degli immobili a seguito di opere abusive

 
 

Importi dei diritti di segreteria

 

Guida alla presentazione dell'accesso agli atti

 

Accertamento di compatibilità paesaggistica

 
 

Procedimento alternativo alla domanda di agibilità

All’art. 25 del Dpr. 380/01viene aggiunto un nuovo comma 5 bis con il quale si prevede l’individuazione di un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità.
In particolare si prevede che ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1 del citato articolo (ossia entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura) potrà presentare una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) Richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

La dichiarazione pertanto sarà corredata dalla medesima documentazione richiesta in via ordinaria, ma a seguito della sua presentazione e della dichiarazione del direttore lavori o del professionista abilitato l’agibilità è immediatamente conseguita senza la necessità di dover attendere il termine di 30 o 60 giorni per la formazione del relativo silenzio assenso.
In pratica la verifica dei requisiti di agibilità viene demandata al professionista e ad eventuali e successivi controlli.
L’autodichiarazione, salvo diversa indicazione da parte delle Regioni, che dovranno altresì prevedere norme attuative e per l’effettuazione dei connessi controlli, non potrà però essere utilizzata riguardo alle agibilità parziali. La mancata presentazione della domanda di agibilità comporta l’applicazione delle relative sanzioni.

Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito