COSAP - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

In vigore fino al 31/12/2020

  1. Descrizione del servizio
  2. Chi deve pagare
  3. Durata, rinnovo, voltura
  4. Modifica, sospensione, revoca
  5. Decadenza
  6. Estinzione
  7. Cessazione anticipata
  8. Suddivisione del territorio
  9. Tariffe
  10. Occupazioni abusive
 
 

Descrizione del servizio

Il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) è un canone in base a tariffa dovuto per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale.
Il canone è disciplinato dal Comune con proprio regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 63 D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.  

 

Chi deve pagare

Il COSAP è un canone che devono pagare chiunque occupi, anche senza titolo:

  • strade, aree e spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati, e di spazi sottostanti o soprastanti;
  • aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
  • tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio. 

Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
Nel caso di pluralità di titolari gli stessi sono solidalmente obbligati.
In via solidale rispondono del canone i soggetti occupanti di fatto.

 

Durata, rinnovo, voltura

Le occupazioni possono essere:

  • temporanee: di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e quelle poste in essere in occasione dei mercati;
  • permanenti: realizzate con carattere di stabilità con durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a 3 anni, fatte salve specifiche tipologie.

E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le attività di commercio su aree pubbliche con posteggio. Le concessioni per occupazioni temporanee o stagionali possono, ove siano ricorrenti, essere rilasciate anche con effetto annuale o pluriennale.
Per ricorrenti si intendono le occupazioni che si ripetono in più occasioni o con frequenza periodica o stagionale. Il rinnovo può essere richiesto dal titolare almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione.
Se con il rinnovo viene richiesta anche la modifica dell'occupazione, l'istanza dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione.
La voltura della concessione può essere richiesta con apposita istanza all'ufficio competente per il rilascio. 

 

Modifica, sospensione, revoca

Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per cause di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di ordine pubblico modificare, sospendere o revocare il provvedimento concessorio con atto motivato da comunicare al titolare a mezzo raccomandata A/R. Il concessionario può richiedere eventuali variazioni alla concessione presentando apposita domanda su modello predisposto dal Comune e allegando la documentazione prevista per le nuove occupazioni e per la modifica delle stesse. 

 

Decadenza

Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

  • il mancato versamento del canone o la mancata costituzione della cauzione;
  • tre violazioni, contestate in un periodo di dodici mesi, degli obblighi previsti nel regolamento o nell'atto di concessione;
  • la cancellazione dal Registro delle imprese della società/impresa senza che vi siano altri che subentrino nell'attività aziendale;
  • la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro i termini previsti nell'atto concessorio;
  • il ritardo per la realizzazione di occupazioni temporanee non è consentita ove trattasi di concessioni legate ad una festa fissa, ad una ricorrenza o manifestazione non rinviabile o nel caso in cui alla scadenza naturale la stessa area sia stata assegnata ad altro soggetto;
  • l’uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto.

L'avvio del procedimento di decadenza e la successiva decadenza sono comunicati al titolare dell'atto con apposito avviso a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. 

 

Estinzione

Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

  • la morte o la sopravvenuta incapacità del titolare;
  • la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, quando siano decorsi trenta giorni dal provvedimento senza che sia richiesto dal curatore, o dal liquidatore la prosecuzione della concessione e sia stato consentito l’esercizio provvisorio dell’attività.
 

Cessazione anticipata

La concessione si intende cessata alla scadenza naturale riportata nell'atto.La cessazione anticipata deve essere comunicata entro il 31 dicembre mediante apposita denuncia, nella quale dovrà essere indicata la data di rimozione, e consegna dell'originale della concessione.La cessazione ha validità a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia ed esonera dal pagamento del canone relativo alle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta. 

 

Suddivisione del territorio

Al fine di poter determinare il canone, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, alla centralità, all'intensità abitativa, al flusso turistico, alle presenze commerciali, alla densità di traffico veicolare e pedonale e precisamente:

  • categoria speciale (denominata ordinaria 1^ fino al 31 dicembre 2004): area compresa tra il mare e la via Fausta (Strada Provinciale 42) oltrepassata verso la laguna da una fascia di 50 metri che include anche i centri urbani di Treporti, Ca' Savio, Cavallino, Ca' Ballarin, Ca' Vio e Ca' Pasquali, Lio Grando, Faro Valle Dolce, Ca' di Valle, gli ambiti dei terminals di Punta Sabbioni e di Ricevitoria di Treporti;
  • categoria normale (denominata ridotta 2^ fino al 31 dicembre 2004): area non compresa nella delimitazione della categoria ordinaria.
 

Tariffe

Il costo varia a seconda della richiesta.
La tariffa specifica viene calcolata dal concessionario incaricato alla riscossione.

 

Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la preventiva concessione o in difformità della stessa sono soggette:

  • al versamento di una indennità pari all'ammontare del canone dovuto per le forme regolarmente concesse;
  • ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% dell'indennità di cui al punto precedente, ridotta alla metà se il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento;
  • ad una sanzione accessoria dell’obbligo di rimozione dell'occupazione;
  • ad eventuali sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada).

L'occupazione abusiva si presume effettuata:

  • per le fattispecie permanenti dal primo gennaio dell’anno in cui viene accertata, salvo diverso periodo dichiarato e dimostrato dall'interessato;
  • per le fattispecie temporanee dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
 

Contatti

Rilascio Autorizzazioni
Occupazioni per commercio itinerante (mercati e temporanee)
Sportello Unico Attività Produttive e Demanio
Occupazione a scopo manifestazioni
Turismo e Manifestazioni 
Occupazione per reti tecnologiche
Lavori Pubblici
Occupazioni a scopo istituzionale e plateatici
Polizia Locale

Pagamento del canone
ABACO S.p.A.
Dove rivolgersi
Via Fausta 79/B, località Ca' Savio (presso SASA Assicurazioni)
Orario
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30; mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17
Telefono
041 5304021
Fax
041 5304021
Email
info@abacospa.it

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