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Acconciatore (parrucchiere e barbiere)

 

L’attività professionale di acconciatore comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio, prestazioni di semplici manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.La figura di acconciatore comprende anche l’attività professionale di barbiere, attività esercitata esclusivamente su persona maschile e che consiste nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico e in servizi tradizionalmente complementari. 

Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi efferati non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa (ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114).

L’attività di acconciatore può essere svolta anche:
- presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
- presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.- E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
È altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.


 

Requisiti

REQUISITI MORALI
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l'eventuale persona preposta all'attività, necessitano dell'assenza di pregiudiziali di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".

REQUISITI PROFESSIONALI
Possesso della qualificazione professionale di acconciatore di cui all’art. 3 della legge 17/08/2005 n. 174.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che deve essere presente durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio.
Il nominativo del soggetto o dei soggetti in possesso dell'abilitazione professionale deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'esercizio.
Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Camera di Commercio la quale provvederà all’iscrizione, variazione o cancellazione nel Registro delle Imprese, nel repertorio economico amministrativo (Rea) e, per le imprese artigiane, effettuerà apposita annotazione nella sezione speciale.

REQUISITI OGGETTIVI
E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale.
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

REQUISITI PROFESSIONALI
Abilitazione professionale: Chi ha la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, alla data del 17/09/2005, assume di diritto la qualifica di acconciatore ai sensi della Legge n. 174 del 17/08/2005, art. 6, comma 2.L'acconciatore o parrucchiere deve essere in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore o parrucchiere uomo/donna, certificata dalla Commissione provinciale per l’artigianato.
In mancanza della certificazione rilasciata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, l'abilitazione professionale può essere acquisita con un percorso lavorativo e/o formativo a seconda che si sia maturata l'esperienza prima o dopo il 29/05/2007.

Abilitazione professionale fino al 29/05/2007 PERCORSO LAVORATIVO:
• 2 anni di attività lavorativa come dipendente di 3° livello in una impresa del settore (acconciatura o parrucchiere per uomo o per donna) oppure aver svolto un periodo di apprendistato + un’attività lavorativa come dipendente di 3° livello. Il periodo totale di lavoro deve essere pari a 3 anni;
• rapporto di apprendistato della durata prevista dal Ccnl di settore con successiva qualificazione al 3° livello;
• 2 anni di attività lavorativa qualificata (vale a dire con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del Ccnl di settore) a tempo pieno come collaboratore (familiare coadiuvante) o come socio prestatore d’opera in un’impresa del settore anche non artigiana.
DOCUMENTAZIONE da produrre, anche in alternativa tra loro, ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali acquisiti con percorso lavorativo:
Lavoratore dipendente:
• copia ultima busta paga (di ogni singolo rapporto di lavoro);
• copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al Centro provinciale dell'impiego o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal Centro provinciale dell'impiego;
• visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’acconciatura 0750.
Contratto di apprendistato:
• copia comunicazione/i obbligatoria/e di assunzione al Centro provinciale dell'impiego o estratto riassuntivo delle comunicazioni obbligatorie rilasciato dal Centro provinciale dell'impiego;
• visura previdenziale dei versamenti effettuati sul codice dell’acconciatura 0750;
• per coloro ai quali il periodo di apprendistato è ridotto a 4 anni e 6 mesi, copia attestato di qualifica professionale attinente l’attività o titolo di studio post-obbligo.
Socio prestatore d’opera e familiare coadiuvante:
• visura camerale storica della/e impresa/e;
• nel caso di collaboratore familiare di impresa artigiana: visura artigiana previdenziale;
• estratto contributivo Inps e/o visura assicurativa Inail;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa familiare da cui risulti che il socio/familiare coadiuvante ha svolgo le mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del Ccnl del settore.
PERCORSO FORMATIVO 
Sono riconosciuti validi gli attestati di qualifica professionale di parrucchiere uomo/donna rilasciati dalla Regione o scuole riconosciute della Regione:
• prima del 1982 (corsi di nove mesi – 900 ore, ultimo anno formativo 1981-1982);
• quelli rilasciati a partire dal 1984 (biennio formativo 1983-1984) di durata biennale (2000 ore) rilasciati sino al 2008.
DOCUMENTAZIONE da produrre: Attestato di qualifica professionale parrucchiere uomo/donna rilasciato fino all’anno 1982, ovvero dal 1984 sino al 2008 per la formazione superiore e dal 2004 al 2006 per la formazione iniziale

Abilitazione professionale dopo il 29/05/2007 L'abilitazione professionale, ai sensi della Legge n. 174 del 17/08/2005, può essere conseguita (dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico) previa superamento di un esame tecnico-pratico successivo ad un percorso formativo, o lavorativo e formativo, il quale può consistere in una delle seguenti alternative:
• un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, seguito da un esame finale al cui superamento consegue l'attestato di qualifica professionale biennale (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore); più un corso annuale di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, oppure un periodo di inserimento lavorativo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni - in entrambi i casi vi sarà un esame finale tecnico-pratico da superare;
• un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e a seguire un corso regionale di formazione teorica; successivamente vi sarà un esame finale da superare;
• un apprendistato presso un'impresa di acconciatura, più un anno di lavoro qualificato a tempo pieno, da effettuare nell'arco di due anni, più un corso regionale di formazione teorica il cui accesso ę stato disciplinato dal Decreto Regionale n.170 del 16/02/2009. Al termine del corso vi sarà un esame finale da superare;
• la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale realizzati dagli Organismi di formazione privati e Centri di formazione professionale provinciali, accreditati presso la Regione ed iscritti nell'apposito elenco previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002, in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Il superamento degli esami finali consegue la qualifica di Operatore del Benessere: Acconciatore (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore); più la frequenza di un corso di specializzazione annuale, oppure un anno di esperienza lavorativa, da effettuare nell'arco di due anni, in un'impresa di acconciatura - in entrambi i casi vi sarà un esame finale di carattere tecnico-pratico da superare.
Il periodo di inserimento, indicato nei punti precedenti, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni e monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali, che non siano stati autorizzati o riconosciuti dalla Regione.
DOCUMENTAZIONE da produrre:  
• Attestato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 174 del 17/08/2005;
• Attestato di abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività professionale di acconciatore rilasciato ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b) della Legge n. 174 del 17/08/2005.

nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia, è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e normativa tecnica – Ufficio VI – Servizi e professioni dell’ex Dgcc - via Molise n. 2 – 00187 Roma. Per maggiori informazioni sul riconoscimento dei requisiti professionali clicca qui




 

Apertura, trasferimento, ampliamento

Per l’apertura, il trasferimento di proprietà o della gestione dell’impresa, il trasferimento di sede, l'ampliamento, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), completa della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, così come disposto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n. 160/2010.La presentazione della Scia consente di iniziare subito l’attività.

In caso di subingresso l'attività può proseguire, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, a condizione che il subentrante sia già in possesso dei requisiti professionali e che i locali e le attrezzature non abbiano subito variazioni rispetto alla precedente idoneità sanitaria. In mancanza anche di una di queste due condizioni, l'attività deve essere sospesa fino all'ottenimento dei requisiti.Nel caso di sostituzione del responsabile tecnico o del socio qualificato, l'attività può proseguire solamente qualora il sostituto sia già in possesso dei requisiti professionali. In caso contrario l'attività deve essere sospesa.

L'attività di acconciatore può sospendere l'esercizio fino a 30 giorni consecutivi senza necessità di comunicazione al Comune. Non può essere sospesa per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi. della sospensione in ogni caso va data comunicazione all'utenza tramite affissione di apposito cartello informativo.
Eventuale proroga può essere concessa, previa richiesta, nei seguenti casi:
1. per gravi indisponibilità fisiche o maternità;
2. per demolizione o sinistro dello stabile che impediscono l’uso del locale nei quali è
collocato l’esercizio;
3. per lavori di ristrutturazione dei locali, su conforme parere dell’ULSS competente.
La mancanza della persona qualificata impedisce lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata una assenza continua del responsabile tecnico superiore a 30 giorni l’esercizio viene chiuso.

La cessazione dell'attività va comunicata al Suap.
Le pratiche dello Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica  www.impresainungiorno.gov.it 

 

Normativa

D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".
DPR 7 settembre 2010 n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
Legge n. 174 del 17 agosto 2005  "Disciplina dell’attività di acconciatore".

­Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.