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Trasporto non di linea via terra

Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Servizi

  1. Servizio di taxi
  2. Servizio di noleggio con conducente
  3. Servizio di noleggio senza conducente
 

immagine di un taxi
Immagine tratta dal web

Servizio di taxi

l servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.

La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.
I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal comune mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. In caso di titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente, il requisito dell’iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. 

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO:
I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche: 
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

REQUISITI:
• Cittadinanza italiana
• Idoneità morale (articolo 9 del Regolamento comunale)
• Idoneità professionale (iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la CCIAA di Venezia ex art. 10 L.R. n. 22/1996 sezione conducenti veicoli adibiti al servizio di taxi o NCC)
• Idoneità finanziaria (attestazione di affidamento della ditta prodotta da aziende o istituti di credito o da società finanziarie)
• Iscrizione al Registro Imprese CCIAA
• Non avere trasferito precedente autorizzazione negli ultimi 5 anni
• Essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati
• Disporre di una rimessa sita nel territorio comunale (in caso di NCC)
• Non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da qualsiasi comune


L’Avvio, la gestione (subentrare, trasferire, sostituzione temporanea alla guida, trasferimento della sede o della rimessa, attivazione collaborazione familiare etc), la cessazione dell’attività devono essere inoltrate al Comune esclusivamente attraverso lo sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4475.

SEGNALAZIONI E/O RECLAMI RELATIVE AL SERVIZIO COMUNALE DI TAXI possono essere inoltrate al seguente indirizzo email: commercio@comunecavallinotreporti.it



 

Immagine di noleggio con conducente
Immagine tratta dal web

Servizio di noleggio con conducente

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal comune mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Caratteristiche del servizio:
- Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. É vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.
- Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio. 
- La prestazione del servizio non è obbligatoria
- L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
- Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
- Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione ncc. É invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni ncc. 

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO:
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche: 
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. ( 7)
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

REQUISITI:
• Cittadinanza italiana
• Idoneità morale (articolo 9 del Regolamento comunale)
• Idoneità professionale (iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la CCIAA di Venezia ex art. 10 L.R. n. 22/1996 sezione conducenti veicoli adibiti al servizio di taxi o NCC)
• Idoneità finanziaria (attestazione di affidamento della ditta prodotta da aziende o istituti di credito o da società finanziarie)
• Iscrizione al Registro Imprese CCIAA
• Non avere trasferito precedente autorizzazione negli ultimi 5 anni
• Essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati
• Disporre di una rimessa sita nel territorio comunale (in caso di NCC)
• Non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da qualsiasi comune

L’Avvio, la gestione (subentrare, trasferire, sostituzione temporanea alla guida, trasferimento della sede o della rimessa, attivazione collaborazione familiare etc), la cessazione dell’attività devono essere inoltrate al Comune esclusivamente attraverso lo sportello telematico SUAP di Cavallino-Treporti www.impresainungiorno.gov.it Sportello Unico delle Attività Produttive n° 4475


 

Servizio di noleggio senza conducente


Descrizione
Si tratta di un'attività che consente di mettere a disposizione di terzi dei veicoli (dai velocipedi a tutti gli altri veicoli circolanti su strada) di cui un'impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica.
Possono essere destinati a tale locazione tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t ed i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.
I veicoli targati devono essere immatricolati "uso conto terzi".

Requisiti
Per  poter svolgere l’attività è necessario che il titolare (in caso di impresa individuale) o il legale rappresentante e gli altri soggetti elencati all’art. 2 del DPR 3.6.1998 n. 252 (nel caso di associazioni, società, consorzi):
• siano in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del R.D.773/1931 del 18.06.1931 (Tulps  Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza),
• non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 10 della legge antimafia (L. 575 del 31.05.1965).

Requisiti dei locali 
Per i locali sede dell’attività e della rimessa dei mezzi, devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
• disponibilità della sede operativa,
• disponibilità di una rimessa sia in locali che in area scoperta,
• rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati),
• rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

Per l’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento di proprietà, occorre presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo (art. 19 della L. 241/1990 e dall’art. 5 del DPR 160/2010 - Regolamento Suap).
La Scia deve essere presentata al Comune nel cui territorio vi è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola unità locale.

La presentazione della Scia corredata della ricevuta rilasciata dal Suap consente di iniziare l’attività.
La pratica deve essere presentata esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it


Normativa di riferimento:
• D.P.R 19/12/2001 n. 481
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada art.84)
• R.D.773/1931

 

 

Riferimenti normativi


- Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 10 bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- L 15/01/1992 n.21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85);
- Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 19 marzo 2013 D.G.R. n. 1599 dell'11 ottobre 2011. Indirizzi ai Comuni sulla durata delle licenze e delle autorizzazioni allo svolgimento di servizi pubblici non di linea e sul conseguente procedimento di rinnovo (l.r. 22/1996).
- Legge n.248/2006 art. 6 "Interventi per il potenziamento del servizio di taxi";
- Decreto Legge n.104/2023 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti
- Alelgato A alla delibera ART n. 146/2021