Indicazioni operative generali
Dal 24.4.2026 (30° giorno antecedente le votazioni), i manifesti di propaganda elettorale devono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi messi a disposizione di tutti i candidati da parte del Comune.
Dal 24.4.2026 (30° giorno precedente la data fissata per le elezioni), è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile. Deve ritenersi, invece, ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
Per quanto riguarda i volantini, sono proibiti solamente il getto e il lancio, mentre ne è consentita la distribuzione.
Dal 24.4.2026 (30° giorno antecedente la data delle elezioni), possono avere luogo comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall’obbligo di darne avviso al Questore.
Dal 23.5.2026 (giorno antecedente) e nei giorni delle votazioni (24 e 25.5.2026) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione (24 e 25 maggio), è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Ne è invece consentita solo la distribuzione “a mano”, a una distanza comunque superiore ai 200 metri dai seggi.
Uso di altoparlanti su mezzi mobili: L’effettuazione della pubblicità sonora durante il periodo elettorale è regolato dall’art. 7 comma 2 della L. 24 aprile 1975, n. 130. Questo articolo stabilisce che durante il periodo elettorale “l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. L’impiego di altoparlanti è, inoltre, sottoposto ad autorizzazione comunale in forza dell’art. 23 C.d.S. Durante il passaggio del veicolo è consentita l’esposizione sullo stesso di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo gli stessi devono essere tolti.
Sedi di partito, comitati, gazebo: Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste. Nei gazebi è consentita pertanto soltanto la suddetta pubblicità, mentre è vietato l’utilizzo di manifesti dei candidati e delle liste. E’ vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine delle sedi elettorali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne delle sedi medesime. Nelle postazioni assegnate per i banchetti elettorali, con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, è vietato l’uso di vele fisse.
Propaganda nei pressi del seggio (Casi particolari)
Le circolari richiamano spesso la giurisprudenza per gestire situazioni ambigue:
- Indumenti e Simboli: È vietato entrare al seggio (o sostare nelle vicinanze) indossando magliette, spille o cappellini con simboli di partito o di lista.
- Rappresentanti di Lista: Possono indossare, esclusivamente all’interno del seggio, un bracciale o un distintivo molto discreto che indichi solo la lista di appartenenza (senza slogan o inviti al voto), ma non possono fare propaganda attiva all'interno o all'esterno del seggio.