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Disciplina della propaganda elettorale

Elezioni Amministrative 2026

Indicazioni operative generali

Dal 24.4.2026 (30° giorno antecedente le votazioni), i manifesti di propaganda elettorale devono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi messi a disposizione di tutti i candidati da parte del Comune.

Dal 24.4.2026 (30° giorno precedente la data fissata per le elezioni), è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile. Deve ritenersi, invece, ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Per quanto riguarda i volantini, sono proibiti solamente il getto e il lancio, mentre ne è consentita la distribuzione.

Dal 24.4.2026 (30° giorno antecedente la data delle elezioni), possono avere luogo comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall’obbligo di darne avviso al Questore.

Dal 23.5.2026 (giorno antecedente) e nei giorni delle votazioni (24 e 25.5.2026) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione (24 e 25 maggio), è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Ne è invece consentita solo la distribuzione “a mano”, a una distanza comunque superiore ai 200 metri dai seggi.

Uso di altoparlanti su mezzi mobili: L’effettuazione della pubblicità sonora durante il periodo elettorale è regolato dall’art. 7 comma 2 della L. 24 aprile 1975, n. 130. Questo articolo stabilisce che durante il periodo elettorale “l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. L’impiego di altoparlanti è, inoltre, sottoposto ad autorizzazione comunale in forza dell’art. 23 C.d.S.   Durante il passaggio del veicolo è consentita l’esposizione sullo stesso di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo gli stessi devono essere tolti.

Sedi di partito, comitati, gazebo: Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste. Nei gazebi è consentita pertanto soltanto la suddetta pubblicità, mentre è vietato l’utilizzo di manifesti dei candidati e delle liste. E’ vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine delle sedi elettorali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne delle sedi medesime. Nelle postazioni assegnate per i banchetti elettorali, con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, è vietato l’uso di vele fisse.

Propaganda nei pressi del seggio (Casi particolari)

Le circolari richiamano spesso la giurisprudenza per gestire situazioni ambigue:

  • Indumenti e Simboli: È vietato entrare al seggio (o sostare nelle vicinanze) indossando magliette, spille o cappellini con simboli di partito o di lista.
  • Rappresentanti di Lista: Possono indossare, esclusivamente all’interno del seggio, un bracciale o un distintivo molto discreto che indichi solo la lista di appartenenza (senza slogan o inviti al voto), ma non possono fare propaganda attiva all'interno o all'esterno del seggio.

Precisazioni

  • Costituiscono AFFISSIONI di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente ad influire sulla scelta degli elettori.
  • La propaganda elettorale sui mezzi mobili è consentita a condizione che il veicolo sia in movimento (cosiddetta propaganda itinerante). I veicoli perciò non possono essere lasciati in sosta nelle vie e nelle piazze.

Sintesi delle Regole per la Propaganda Elettorale 2026

Attività

Regole e Condizioni

Tempistiche / Limitazioni

Affissioni

Consentite solo negli spazi comunali assegnati. Vietato affiggere su vetrine, finestre o saracinesche delle sedi.

Dal l’assegnazione. Stop a nuove affissioni dal 23 maggio.

Volantinaggio

Permessa la distribuzione a mano. Vietato il lancio, il getto o l'abbandono di volantini (es. sui parabrezza).

Dal 24 aprile. Nei giorni del voto solo a oltre 200m dai seggi.

Comizi e Riunioni

Possibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Esenzione dall'obbligo di avviso al Questore.

Dal 24 aprile fino alla mezzanotte del 22 maggio.

Mezzi Mobili (Vele)

Consentiti solo se in movimento (propaganda itinerante). Vietata la sosta nelle vie e piazze.

Consentiti nel periodo elettorale (fino al silenzio del 23 maggio).

Altoparlanti

Solo per preannunciare ora e luogo dei comizi. Richiede autorizzazione comunale.

Dalle 9:00 alle 21:30 del giorno del comizio e di quello precedente.

Sedi e Gazebo

Ammesse solo le insegne (nome partiti/movimenti o liste). Vietati manifesti di candidati o liste all'esterno o all’interno del gazebo.

All'interno delle sedi i manifesti sono liberi (non visibili da fuori).

Silenzio Elettorale

Divieto assoluto di comizi, riunioni e nuova propaganda in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sabato 23 maggio e giorni del voto (24-25 maggio).

Presso i Seggi

Divieto di ogni propaganda entro 200 metri dall'ingresso. Vietati simboli su indumenti (spille, maglie, coccarde).

Domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Delimitazione aree per divieto propaganda

Tipo Titolo Scarica
  PDF617,7K Limite 200 m propaganda elettorale - Centro Culturale Pascoli

  PDF705,6K Limite 200 m propaganda elettorale - Centro Polivalente

  PDF647,5K Limite 200 m propaganda elettorale - Scuola Elementare Bragadin

  PDF660,7K Limite 200 m propaganda elettorale - Scuola Elementare Manin

Disposizioni relative al volantinaggio e all'occupazione di suolo per propaganda

 

1. Volantinaggio

Il regolamento comunale include la distribuzione di volantini tra le forme pubblicitarie che non necessitano di una formale domanda di autorizzazione, semplificando l'iter amministrativo.

  • Art. 4, comma 9, lett. c): La domanda di autorizzazione non è necessaria e l'obbligo si ritiene assolto con una semplice dichiarazione del contribuente da presentare al Comune (o al soggetto gestore del canone) prima dell'inizio dell'attività, per la "distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali".
  • Art. 28 (Tabella tipologie): La "Distribuzione volantini suolo pubblico" e la "Distribuzione volantini suolo privato" sono elencate come fattispecie soggette a canone, le cui tariffe sono determinate dai coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Occupazione di suolo per propaganda (Politica e Sindacale)

Il regolamento prevede specifiche agevolazioni ed esenzioni per le attività di propaganda politica, sindacale e le manifestazioni collegate.

  • Esenzione totale (Art. 30, comma 1, lett. h): Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
  • Esenzione per manifestazioni brevi (Art. 30, comma 1, lett. n): Sono esenti le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative sindacali e politiche (tra le altre) purché siano di durata non superiore a 12 ore.
  • Riduzione del canone (Art. 29, comma 1, lett. b e p):
    • Per le diffusioni pubblicitarie (manifesti, ecc.) relative a manifestazioni politiche e sindacali è prevista una riduzione del 50%.
    • Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche è prevista una riduzione del 90% (qualora non rientrino nei casi di esenzione totale sopra citati).
  • Servizio Affissioni (Art. 43 e 44):
    • I manifesti relativi ad attività politiche e sindacali godono di una riduzione del 50% sul canone di affissione (Art. 43, lett. c).
    • Sono esenti dal canone i manifesti relativi ad adempimenti di legge per referendum ed elezioni (politiche, europee, regionali, amministrative) (Art. 44, comma 1).

Scarica e compila il Modulo occupazione suolo pubblico

3. Sintesi

Per la propaganda elettorale che rispetta i limiti di superficie (sotto i 10 mq) e di tempo (sotto le 12 ore), l'attività è generalmente esente da canone, ma deve comunque essere comunicata agli uffici competenti (SUAP/Polizia Locale) per il coordinamento degli spazi pubblici. Per il volantinaggio è sufficiente la dichiarazione preventiva.

Ultima modifica: mercoledì, 22 aprile 2026

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