E' facoltà di ogni cittadino sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione specifici problemi e/o avanzare possibili soluzioni, attraverso una petizione secondo le seguenti modalità previste dall'art. 32 del regolamento degli istituti di partecipazione:
1- La petizione rivolta al Consiglio Comunale è sottoscritta da almeno 100 persone titolari del diritto di partecipazione di cui all’articolo 31 dello Statuto che abbiano compiuto 16 anni e che abbiano la residenza nel comune o esercitino sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio oppure esercitino sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio anche se privo della cittadinanza italiana.
La petizione deve contenere a pena di ammissibilità la formulazione chiara di quanto sottoposto all’attenzione dell’amministrazione e l’indicazione chiara, completa della generalità dei sottoscrittori e dell’annotazione del documento di identità.
2- La petizione corredata dalle firme prescritte deve essere presentata al Protocollo Generale in carta libera, per posta ordinaria o per fax oppure, per via telematica attraverso posta certificata o secondo quanto previsto dall’ art. 5 del D. Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, da almeno uno dei primi cinque (5) firmatari che allega la fotocopia del proprio documento d’identità. Il Servizio Elettorale provvede alla verifica della validità delle firme di sottoscrizione ed entro cinque (5) giorni dalla ricezione, trasmette la petizione alla Segreteria generale.
3- Qualora la verifica della sottoscrizione delle firme abbia esito negativo, la Segreteria generale provvederà ad informare dell’esito il primo firmatario della petizione. Qualora la verifica delle firme di sottoscrizione abbia esito positivo, la petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.
4- Entro quindici (15) giorni dalla ricezione della petizione, il Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Presidente della Commissione consiliare competente, convoca quest’ultima in una seduta per la discussione della petizione. Alla Commissione partecipa l’Assessore competente o un suo delegato e I rappresentanti delle Consulte di riferimento, se costituite, alle quali è stata inoltrata l’istanza per l’espressione di un parere consultivo non obbligatorio.
5- Il Presidente del Consiglio comunica in tempo utile al primo firmatario e alla persona di cui è stato indicato il recapito la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente. I proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti ed eventualmente depositare documenti, relazioni o proposte. La Commissione può rinviare direttamente la discussione della petizione al Consiglio Comunale.
6- Una volta concluso l’iter in commissione il Presidente del Consiglio comunale provvede all’inserimento della petizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale per la sua discussione. Il primo firmatario è invitato a presentare personalmente il senso e le motivazioni della petizione.
7- La discussione della petizione in Consiglio Comunale deve comunque avvenire entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione al Protocollo Generale della petizione.
8- L’esame della petizione si conclude con l’assunzione di una deliberazione che accolga in tutto o in parte quanto richiesto nella petizione oppure in una motivata delibera di diniego di quanto richiesto.
9- Copia della petizione e della decisione del Consiglio comunale sono comunicate per iscritto a cura del Presidente del Consiglio, al primo firmatario tramite posta elettronica o posta ordinaria o secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.