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Attività di somministrazione alimenti e bevande

Attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno di pubblici esercizi

Attività di somministrazione alimenti e bevande: descrizione dell'attività

Descrizione dell'attività

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è l’attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
La materia della somministrazione di alimenti e bevande è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.) del 25 settembre 2007, n. 84 e modificata in modo rilevante dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.

Apertura dell'attività

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale non sottoposte a tutela, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si intende aprire l’attività medesima.

Con la presentazione della SCIA è possibile iniziare immediatamente l’attività. Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento della stessa, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività medesima o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

In caso di apertura dell’attività in zona del territorio comunale soggetta a tutela, è necessaria la presentazione di istanza di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si intende aprire l’attività.

In entrambi i casi è necessario presentare anche la Notifica sanitaria, ai fini della registrazione dell’impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004.

Le SCIA, le istanze di autorizzazione e le Comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate esclusivamente in via telematica mediante il portale www.impresainungiorno.it

Regolamento comunale

Tipo Titolo Scarica
  PDF3,7M Regolamento somministrazione alimenti e bevande e criteri di programmazione

Vademecum attività di somministrazione alimenti e bevande

Tipo Titolo Scarica
  PDF549,3K Vademecum esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Requisiti soggettivi

Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59. Consulta la pagina del sito web della Regione Veneto dedicata al dettaglio dei requisiti professionali previsti

Requisiti dei locali

Il titolare deve avere la disponibilità dei locali e i locali devono essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica (agibilità/abitabilità e destinazione d'uso) e tutela dall’inquinamento acustico.

Vanno inoltre osservati i seguenti requisiti:

  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
  • rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • I locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario

Attività di somministrazione temporanea

Per effettuare attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni (religiose, tradizionali, culturali), eventi locali e altre riunioni straordinarie di persone è prevista la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da trasmettersi unicamente tramite il portale della Camera di Commercio www.impresainungiorno.gov.it

Il portale www.impresainungiorno.gov.it consente la compilazione on-line in modo dinamico con procedure guidate e fornisce assistenza alle imprese, rilasciando in modo automatico la ricevuta di presentazione.

Tale attività può essere esercitata:

  • solo durante il periodo in cui si svolge effettivamente l’evento (non può quindi avere una durata superiore a quella della manifestazione);
  • nell'ambito di una medesima manifestazione per non più di 30 giorni consecutivi e per non più di sette volte durante l’anno solare.

Nell’ambito dell’attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 percento del volume, salvo ulteriori limitazioni.

Il responsabile incaricato di gestire l'attività di somministrazione deve possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente (art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle in materia di sicurezza.

Requisiti professionali non necessari: l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, prevede che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari) non sia necessario il possesso di requisiti professionali.

Per attestare la disponibilità dell’area in cui avviene la manifestazione e quindi l'attività di somministrazione è necessario:

  • il consenso scritto del proprietario in caso di utilizzo di area privata;
  • la concessione di suolo pubblico qualora si tratti di area pubblica.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, le norme sull’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità, le prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica (con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici).

 

Attività di somministrazione accessoria ad altra attività

Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande sono attuate in forma accessoria rispetto ad un'altra attività che é principale e nella quale si inseriscono. Si tratta, in genere, di somministrazione in luoghi in cui l'accesso non é consentito liberamente a tutti:

  • attività svolta al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali di cui abbia la disponibilità;
  • attività svolta negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari). La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento.
  • attività nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con i quali sia stato stipulato apposito contratto;
  • attività in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
  • attività di somministrazione all'interno dei centri commerciali;
  • nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale

Queste tipologie sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando il portale della Camera di Commercio www.impresainungiorno.gov.it

L’attività è disciplinata dalla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, dal d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dal d.lgs. 6 agosto 2012 n. 147.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
•    che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
•    che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

Il responsabile incaricato di gestire l'attività di somministrazione deve possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente (art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle in materia di sicurezza.

Con riferimento alle attività sopraelencate, il possesso del requisito professionale è richiesto solo per:
•    le attività svolte al domicilio del consumatore;
•    le attività svolte negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, come previsto all'art. 3 comma 6 lettere a) e d) della l. n. 287/1991 e s.m.
•    le attività di somministrazione di alimenti e bevande in particolari strutture aperte al pubblico.

In ogni caso, il soggetto titolare/legale rappresentante dell'attività è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria sia rispetto ai locali utilizzati che alle risorse umane impiegate. 

Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria con l'indicazione dei relativi orari.

Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) deve essere presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.

Riferimenti normativi

Ultima modifica: martedì, 30 dicembre 2025

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