Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande sono attuate in forma accessoria rispetto ad un'altra attività che é principale e nella quale si inseriscono. Si tratta, in genere, di somministrazione in luoghi in cui l'accesso non é consentito liberamente a tutti:
- attività svolta al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali di cui abbia la disponibilità;
- attività svolta negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari). La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento.
- attività nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con i quali sia stato stipulato apposito contratto;
- attività in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- attività di somministrazione all'interno dei centri commerciali;
- nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale
Queste tipologie sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando il portale della Camera di Commercio www.impresainungiorno.gov.it
L’attività è disciplinata dalla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, dal d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dal d.lgs. 6 agosto 2012 n. 147.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
• che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
• che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.
Il responsabile incaricato di gestire l'attività di somministrazione deve possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente (art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle in materia di sicurezza.
Con riferimento alle attività sopraelencate, il possesso del requisito professionale è richiesto solo per:
• le attività svolte al domicilio del consumatore;
• le attività svolte negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, come previsto all'art. 3 comma 6 lettere a) e d) della l. n. 287/1991 e s.m.
• le attività di somministrazione di alimenti e bevande in particolari strutture aperte al pubblico.
In ogni caso, il soggetto titolare/legale rappresentante dell'attività è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria sia rispetto ai locali utilizzati che alle risorse umane impiegate.
Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria con l'indicazione dei relativi orari.
Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) deve essere presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.