Descrizione estesa
La macellazione per il consumo domestico privato presso il proprio domicilio o il proprio allevamento di due suini per ogni titolare di allevamento è consentita esclusivamente al produttore primario (denominato “privato interessato” ai fini del consumo domestico privato), il cui allevamento è correttamente registrato in BDN, che abbia allevato i suini dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni (fa fede quanto registrato in BDN).
Tale attività, come da tradizione, è consentita su tutto il territorio regionale solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo, compatibilmente con le condizioni climatiche; i due suini possono essere macellati al di fuori del macello nella stessa seduta di macellazione o in due sedute diverse.
Negli allegati è possibile consultare le informazioni utili rese disponibili dall’Azienda Ulss 4 V.O.