Descrizione estesa
In virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, lettera g) della Legge Regionale 38/2019 i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse nonché gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, sono tenuti a frequentare un corso di formazione obbligatorio ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività.
Con nota AULSS4/0046080/14/08/2025/U/Protocollo l'Azienda Ulss 4 V.O. ha reso noto che l'iscrizione e la frequenza ai corsi, inizialmente fissata entro il 31/05/2025, è stata estesa fino al promo triennio, ovvero fino al 31.05.2027.
Il corso è finalizzato a sensibilizzare e informare i gestori e gli operatori di attività legate al gioco d‘azzardo, sui rischi legati al gioco d‘azzardo e allo sviluppo di una problematica ad esso correlato.
SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO:
In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento (Art. 14 LR 38/2019).