Convivenze di Fatto

 
Convivenza di Fatto

Nuova possibilità per regolarizzare le coppie di fatto a seguito della Legge 76/2016.

Dal 5 giugno 2016, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, c'è la possibilità di regolarizzare quelle coppie, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non intendono sposarsi o unirsi civilmente, ma godere ugualmente di un regime “riconosciuto”.
In questo caso si può costituire una CONVIVENZA DI FATTO fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.


DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri, i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno. Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite. Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
La convivenza di fatto è certificabile.


COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto si costituisce con una esplicita dichiarazione, resa all’Ufficiale d’Anagrafe, da ciascuno dei due componenti la coppia.

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

spedizione  a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:   Comune di Cavallino-Treporti - Ufficio Anagrafe P.zza Papa Giovanni Paolo      II° 1 - 30013 Cavallino-Treporti, allegando le copie fotostatiche dei      documenti d'identità dei due interessati;

trasmissione per via telematica della dichiarazione sottoscritta e  scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei  sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
- via posta elettronica all'indirizzo demografici@comunecavallinotreporti.it ;
- via pec all'indirizzo protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati in una delle seguenti modalità alternative:
- via posta elettronica all'indirizzo demografici@comunecavallinotreporti.it ;   
- via pec all'indirizzo protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it ; 

consegna  diretta anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito del proprio documento identificativo e di copia fotostatica di quello della persona  assente, presso:   
Servizi Demografici -  Anagrafe - P.zza Papa Giovanni Paolo II°, n. 1 - orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle      13.00


CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico. La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.
La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata con le stesse modalità precedentemente descritte
 
CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi. La trasmissione potrà essere effettuata:
 
a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Cavallino-Treporti - Ufficio AnagrafeP.zza Papa Giovanni Paolo II°, 1 - 30013 Cavallino-Treporti
via pec all'indirizzo protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it , con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista. Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Normativa di riferimento
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”. 
Dpr n.223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"