Celebrazione di matrimonio

  1. Descrizione del servizio
  2. Condizioni necessarie per contrarre matrimonio
  3. Pubblicazioni di matrimonio
  4. Tariffe
  5. Normativa di Riferimento
 
 

Descrizione del servizio

Matrimonio Civile
In Italia può essere celebrato il matrimonio civile, interamente regolatodal Codice Civile, o il matrimonio religioso, regolato dal Codice Civile e dallealtre leggi speciali, anche se le condizioni per contrarre matrimonio e leformalità preliminari da adempiere sono comunque le stesse senza tener contodella forma di celebrazione.
Matrimonio concordatario
Per il matrimonio da celebrare con rito cattolico, oaltro culto ammesso, i futuri sposi devono produrre richiesta di pubblicazionida parte del ministro di culto al Comune.La richiesta di trascrizione è fatta dal Parroco o dalMinistro di culto celebrante, entro 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei duesposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizionedell'altro tramite la presentazione di domanda scritta.
A trascrizione avvenuta, può essere richiesta la certificazione relativa almatrimonio.

 

Condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Lecondizioni necessarie per contrarre matrimonio, disciplinate dal Codice Civile,sono le seguenti:
 ·      età: non possonocontrarre matrimonio le persone che non abbiano raggiunto la maggiore età (18anni).
Il Tribunale dei minorenni, tuttavia, su istanza dell'interessato,accerta la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte epuò ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto 16 anni;
 ·      interdizione per infermità di mente: non può contrarre matrimonio l'interdetto perinfermità di mente;
 ·      libertà di stato: non puòcontrarre matrimonio chi è vincolato attualmente da un precedente matrimonio;
 ·      parentela: non possonocontrarre matrimonio tra loro:
- gli ascendenti e i discendenti in linea retta all'infinito, legittimi enaturali;
- i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini (sia legittimi chenaturali);
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote (parentela in linea collaterale diterzo grado, sia legittima che naturale);
 ·      affinità: non possonocontrarre matrimonio tra loro:
- gli affini in linea retta (suocero e nuora, suocera e genero), il divietosussiste anche nel caso in cui sia stato dichiarato nullo o sciolto ovvero siastata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio cui derival'affinità;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognato e cognata);
 ·      adozione: non possonocontrarre matrimonio tra loro:
- l'adottante, l'adottato e i sui discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l'adottato e i figli dell'adottante;
- l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniugedell'adottato.
 ·      affiliazione: i divietiprevisti per l'adozione sono applicabili anche all'affiliazione sostituendo laqualifica di "adottante" con quella di "affinante" e laqualifica di "adottato" con quella di "affiliato".
 ·      delitto: non possonocontrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannataper omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra;
divieto temporaneo di nuove nozze: la donna non può contrarre matrimonio se non dopoche siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dallacessazione degli effetti civili le precedente matrimonio. Tale divieto nonopera nei casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delprecedente matrimonio siano stati pronunciati perché il matrimonio non erastato consumato o per intervenuta separazione legale protrattasiininterrottamente per oltre tre anni, nonché nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.

 

Pubblicazioni di matrimonio

Cosa sono
La celebrazione del matrimoniodeve essere preceduta, di norma, da taluni adempimenti definiti dal CodiceCivile "formalità preliminari", che consistono essenzialmente nellapubblicazione e nelle modalità per eseguirla.
La pubblicazione consiste in un avviso da affiggere, per otto giorni naturali econsecutivi, alla porta della casa comunale contenente i dati dei nubendi ed illuogo della celebrazione del matrimonio.

Qual è lo scopo delle pubblicazioni
La richiesta di pubblicazioni deve essere fattadagli sposi o da un loro procuratore speciale.
Nel caso di matrimonio religiosola richiesta deve essere fatta anche dal Parroco davanti al quale il matrimonioverrà celebrato.

Quali documenti presentare
Per poter richiedere la pubblicazione di matrimonio occorre:
 ·      autocertificazionedi residenza, stato libero e cittadinanza;
 ·      documentod'identità in corso di validità dei richiedenti;
 ·      richiesta dipubblicazione del Parroco (nel caso di matrimonio religioso).
CostoIl costo è relativoalla marca da bollo da € 16,00. Nel  caso in cui inubendi siano residenti in Comuni diversi le marche da bollo da presentare sonodue.

 

Tariffe

 
 

Normativa di Riferimento

 Ordinamento dello Stato Civile. - Codice Civile art.95 - 119. C.c. art. 82- 83; L.27 maggio 1929 n. 1159; L. 25 marzo 1985 n. 121.

 

Contatti

Dirigente
Dott.ssa Pamela Penzo

Dove rivolgersi
Ufficio Anagrafe Stato Civile e Elettorale
Palazzo Municipale
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 1

Orario
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

Telefono
041 2909757 - Silenostefano Manzato
041 2909758 - Silvia Valleri
041 2909756 - Bruno Milliaccio

Email
demografici@comunecavallinotreporti.it