L’imposta municipale unica (IMU) è il tributo che dal 1°gennaio 2012 deve essere pagata sulla base del patrimonio immobiliare del contribuente.
Per patrimonio immobiliare si intende il possesso di Fabbricati, Aree Fabbricabili e Terreni, anche non coltivati.
Per possesso si intende il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessionario di aree demaniali, locatario solo in caso di locazione finanziaria (leasing).
FATTISPECIE |
DESCRIZIONE BREVE |
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Soggetti non residenti nel territorio dello Stato |
L'IMU per questa fattispecie è ridotta al 50%, sull'aliquota ordinaria, mentre i requisiti sono rimasti quelli indicati nella Legge di Bilancio 2021 (art 1 co 48 Legge 30.12.2020 n. 178). |
Ogni agevolazione (riduzione/esenzione) può richiedere il rispetto di uno o più requisiti descritti ampiamente nei testi normativi di riferimento.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ad una delle fattispecie di esenzione sopra elencate, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di DICHIARAZIONE MINISTERIALE da presentare obbligatoriamente entro i termini di legge.
Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti elencati compromette il riconoscimento delle agevolazioni nella loro interezza.
Sono confermate le aliquote e detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 Marzo 2020.
Il REGOLAMENTO IMU vigente é stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31 Marzo 2020.
Base imponibile dell'Imposta è il valore degli immobili, calcolato come segue:
FATTISPECIE |
DESCRIZIONE |
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1 - TERRENO |
Il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Base Imponibile TERRENO = Reddito Dominicale x 1,25 x 135 |
2 - AREA EDIFICABILE |
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento, dei vincoli urbanistici e dei prezzi medi di mercato. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. |
3 - FABBRICATO |
Il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. La rivalutazione della rendita catastale pari al 5% è stata introdotta dalla Legge 662/96 - art. 3 comma 48. CATEGORIA CATASTALE = COEFFICIENTE Categoria A (escluso A/10) = 160 Categoria A/10 = 80 Categoria B = 140 Categoria C/1 = 55 Categoria C/2, C/6 e C/7 = 160 Categoria C/3, C/4 e C/5 = 140 Categoria D (escluso D/5) = 65 Categoria D/5 = 80 Base Imponibile FABBRICATO = Rendita Catastale x 1,05 x Coefficiente |
Per verificare la rendita attualmente iscritta in catasto, cliccare sul seguente link dell’Agenzia delle Entrate:
Per effetto dell'evoluzione della norma nazionale, l'IMU non si applica alle seguenti fattispecie:
E' ASSIMILATA alla fattispecie Abitazione Principale:
FATTISPECIE |
DESCRIZIONE |
RIDUZIONE |
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Fabbricati inagibili |
sono i fabbricati che per la loro fatiscenza sono stati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati e caratterizzati da uno stato di degrado non superabile con interventi di semplice manutenzione |
Riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Fabbricati di interesse storico o artistico |
sono i fabbricati di interesse storico o artistico codificati e schedati |
Riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Fabbricati concessi in comodato |
sono i fabbricati per i quali è stato concesso l'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) a condizione che: - l'immobile concesso in comodato sia in categoria catastale da A/2 ad A/7; - l'immobile concesso in comodato deve essere utilizzato dal comodatario come sua abitazione principale; - il contratto di comodato sia registrato. Il beneficio Comodato IMU (art. 1 comma 10 della Legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016) si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. |
Riduzione al 50% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Fabbricati locati a canone concordato |
sono quei fabbricati oggetto di contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998 |
Riduzione al 75% della Base Imponibile, fermo restando l'applicazione dell’aliquota ordinaria |
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art 1 co 48 Legge 30.12.2020 n. 178 - Legge Bilancio 2021) |
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. |
Riduzione al 50% dell'imposta |
Bene Merce (art 1 co 751 Legge 27.12.2019 n. 160 - Legge Bilancio 2020) |
Esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. |
Esenzione |
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ad ASSIMILAZIONI e/o RIDUZIONI il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di DICHIARAZIONE MINISTERIALE.
E’ riservata allo Stato la quota fissa dello 0,76% dell’imposta derivante dagli immobili della categoria catastale D (Legge n. 228/2012 art 1 comma 380 lettera f).
Il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato con modello di pagamento unificato F24:
Fatti salvi conguagli per modifiche agli immobili posseduti e/o delle aliquote da applicare
Se le date delle scadenze si compiono di sabato/domenica, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale successivo.
Solo per i contribuenti stranieri è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario.
L’importo minimo per l' IMU da versare su base annua è pari ad € 10,00.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.