Sei in: Home / Aree tematiche / Attività Economiche e Mercati / Autorizzazioni di pubblico spettacolo e SCIA per manifestazioni temporanee e trattenimenti
Dirigente
Arch. Elvio Tuis
Dove rivolgersi
Ufficio Incarichi Legali, provveditorato e Rapporti Societari
Via della Fonte n. 76 - località Ca' Ballarin
Orario
martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17
venerdì dalle 9 alle 12
Telefono
Referente
041 2909766 - dott.ssa Benedetta Cestaro
Email
benedetta.cestaro@comunecavallinotreporti.it
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
Qui di seguito allegate sono riportati le
indicazioni di prevenzione incendi per la Commissioni di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo redatte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Venezia, il Regolamento Comunale della Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 29.05.2007 nonché
Regolamento Comunale per la concessione di aree per l'esercizio delle attività
dei circhi equestri, dei parchi divertimento delle attività dello spettacolo
viaggiante approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
19.04.2006 s.m.i..
IMPORTANTI MODIFICHE AL T.U.L.P.S.:
ECCO LA SCIA PER GLI SPETTACOLI
Con il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, con testo coordinato con la legge di
conversione 7 ottobre 2013, n. 112, ha visto l'introduzione del comma 8-bis
dell'articolo 7 a modifica degli articoli 68,69 e 71 del T.U.L.P.S. Pertanto è
stato introdotto, nel Testo Unico la SCIA che sostituisce le licenze di
pubblico spettacolo e intrattenimento quando ricorrono determinate condizioni.
Di seguito riportati gli articoli del T.U.L.P.S modificati.
Articolo 68
1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo
pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di
cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi
fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del
giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di
inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività
produttive o ufficio analogo.
Articolo 69
1. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è
vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti,
esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono
entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della
legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività
produttive o ufficio analogo.
Articolo 71
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di
cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il
tempo in esse indicati.
Chi richiede le autorizzazioni di pubblico spettacolo o presenta le SCIA non deve avere riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività previste dall’ art. 11 del TULPS (requisito previsto per qualsiasi richiedente) e non deve essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia (requisito previsto solo per gli operatori commerciali).
La documentazione da allegare alle richieste è analiticamente descritta in ciascuno dei moduli più sopra specificati.
Si ricorda di allegare sempre una copia del documento di identità in corso di validità.
Per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo è richiesta una marca da bollo da € 16,00
Inoltre, nel caso in cui sia necessario convocare la Commissione di Pubblico spettacolo, l’organizzatore dovrà pagare l’importo di complessivi € 286,97 con le modalità che saranno comunicate al deposito dell'istanza.
Come previsto dall’ art. 71 del Tulps, le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
Inoltre le domande devono essere presentate almeno 60 giorni prima della manifestazione o dello spettacolo e il Servizio Manifestazioni deve concludere il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione delle medesime.
INOLTRE IN CASO DI
1.
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE
Istanza presentata esclusivamente al SUAP del Comune di
Cavallino Treporti, accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it
2. MANIFESTAZIONI O MOSTRE CON ANIMALI
3. MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE
4. SPETTACOLO VIAGGIANTE
Luna park estivo
Istanza presentata esclusivamente al SUAP del Comune di Cavallino Treporti, accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it