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Punto vendita di giornali e riviste (edicola)

 


Gli esercizi che svolgono attività di vendita al pubblico di quotidiani e periodici sono definiti dalla legge di settore (D.Lgs. n. 170
del 24 aprile 2001) come:
punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici e possono anche ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare o/e alimentare salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistico-edilizi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane) è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.
- punti vendita non esclusivi, che possono vendere quotidiani e/o periodici in aggiunta ad altre merci, ossia:
▪ le rivendite di generi di monopolio;
▪ le rivendite di carburanti e di oli minerali;
▪ i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
▪ le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.114, con un limite minimo di  superficie  di vendita  pari  a metri quadrati 700 (medie e grandi strutture);
▪ gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri  e prodotti equiparati (librerie), con una superficie di vendita minima di  quadrati 120;
▪ gli esercizi a prevalente specializzazione di  vendita,  con esclusivo riferimento  alla  vendita delle  riviste   di  identica specializzazione.
 
Non è necessario titolo abilitativo per:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d)  per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e)  per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f)  per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
 
MODALITA' DI VENDITA:
La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
- il prezzo di vendita  della  stampa quotidiana  e  periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in  relazione  ai punti di vendita,  esclusivi e  non  esclusivi, che  effettuano  la rivendita;
- le condizioni  economiche  e le  modalità  commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma  di 
compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per  le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che  effettuano la vendita;
- i punti  di  vendita, esclusivi  e  non esclusivi,  devono prevedere un adeguato spazio  espositivo  per le  testate  poste 
in vendita;
- è comunque vietata l'esposizione  al  pubblico di  giornali, riviste e materiale pornografico.
- gli edicolanti possono vendere  presso  la propria  sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
 
Le disposizioni si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.
 
APERTURA PUNTO VENDITA:
Per aprire un punto vendita di giornali e riviste si deve presentare una SCIA (per nuova apertura di punto vendita esclusivo, per subentro, trasferimento di sede o nuova apertura punto vendita non esclusivo).
Tutte le pratiche devono essere presentate al SUAP del Comune esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it. Non sono accettate pratiche in forma cartacea.
 
REQUISITI SOGGETTIVI:
Per poter svolgere l'attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall'art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 , nel caso di associazioni, società e consorzi (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) necessitano:
- del possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
- dell'assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia. Legge 31 maggio 1965 n. 575

REQUISITI DEI LOCALI:
devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
- disponibilità;
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi (con numero e data della Dichiarazione di Abitabilità o Agibilità e della Dichiarazione di Conformità dell’ultimo intervento edilizio oppure allegare un’asseverazione a firma di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati);
- rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

SUBINGRESSO:
E' sempre possibile il subingresso, presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti,
indicati sul modulo, così come disposto dall’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’art. 5 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento Suap). 

VARIAZIONE SOCIETARIA:
Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia avvenuta una trasformazione della società, si deve comunicarlo al Comune, indicando:
- la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
- l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia).
 
Normative di riferimento:
Legge 21 giugno 2017, n. 96. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i. L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108
DGR 16/05/2003, n. 1409 Criteri per l'applicazione del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85).