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Attività di somministrazione alimenti e bevande

  1. Attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno di pubblici esercizi
  2. Attività di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee
  3. Attività di somministrazione accessoria ad altra attività
  4. Somministrazione nei circoli privati
 

Attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno di pubblici esercizi

Descrizione dell'attività

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è l’attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ È NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA (ART. 19 L.241/1990) OVVERO, ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI ZONA ASSOGGETTATA A TUTELA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE, L’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI.


REQUISITI MORALper l'esercizio dell'attività di vendita:
Per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali:
• per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
• per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
• per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
• per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
• per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

REQUISITI PROFESSIONALI:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59:
 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per l'individuazione di titoli validi, si rimanda alla Circolare 3642/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.4.2011;
• avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
 avere prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare;
 la prestazione lavorativa svolta deve risultare comunque in regola con le contribuzioni previdenziali previste;
 essere stati iscritti al Rec (Registro Esercenti Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per le attività di somministrazione o aver superato l’esame di idoneità o del corso abilitante anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione a tale registro;
• aver superato l’esame e il corso o la relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del Rec.Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
 che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
• che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI DEI LOCALI:
▪ il titolare deve avere la disponibilità dei locali ed essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica (agibilità/abitabilità e destinazione d'uso) e tutela dall’inquinamento acustico;
▪ sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Locale);
▪ rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
▪ I locali devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario
▪ L'attività svolta deve rispettare tutti i requisiti in materia di inquinamento acustico.


Apertura/trasferimento di nuovo esercizio

L'apertura è consentita nei limiti previsti nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, costituenti parte del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 04.02.2010, che ripartisce il territorio comunale in otto zone.
L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE NELLE ZONE:
• ZONA 1 Cavallino – Faro Valle Dolce
• ZONA 2 Ca’Savio 
• ZONA 4 Punta Sabbioni 
• ZONA 7 VALLI E LAGUNA NORD (zona soggetta a criticità corrispondente alle previsioni PAT che non prevede volumi di natura commerciale per il rispetto dei vincoli ambientali
• ZONA 8 ARENILE (zona soggetta a criticità dettate dal Piano Particolareggiato dell’Arenile e dal PAT)

È libero l’insediamento di nuove attività, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche, nelle ZONE n.5 Ca’ Ballarin, n.6 Ca’Vio - Ca’Pasquali e n. 3 Treporti. PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN TALI ZONE È NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

TRASFERIRE UN ESERCIZIO:
Il trasferimento degli esercizi esistenti nell'ambito delle zone 1, 2, 4 è consentito previo rilascio di apposita autorizzazione. 
Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito delle zone 3, 5 e 6 è soggetto a SCIA.




 

Subingresso nell'esercizio

Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione.

il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o mortis causa è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

L’attività deve essere avviata entro 180 giorni dalla data di trasferimento dell’esercizio.

Attività stagionale

L’attività stagionale è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a 90 giorni e non superiori a 270 per anno solare.
L’esercizio dell’attività è soggetto ai requisiti ed ai criteri e parametri di programmazione sopraindicati.

Occupazione di un’area pubblica o di un’area privata all’aperto attrezzata con tavoli e sedie, attigua ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
l’occupazione di suolo privato di proprietà dell’esercente per somministrazione esterna al locale non richiede SCIA, in quanto non si amplia un locale, nell'accezione propria del termine.
Rimane l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, nonché del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa di settore.
Se l’occupazione interessa un’area privata non di proprietà, serve un contratto che dimostri la disponibilità dell’area.
Se l’occupazione interessa un’area pubblica necessita concessione di suolo pubblico, tramite pratica SUAP destinata alla Polizia Locale 


 

 

Attività di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità quali le manifestazioni (feste, fiere, riunioni, mostre, congressi, concerti, attività sportive, culturali, religiose ecc.) organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, nelle quali si svolge, con funzione complementare, attività di vendita e/o somministrazione, di alimenti e bevande per un periodo massimo di 30 giorni.

L’attività economica di somministrazione e/o vendita in occasione di manifestazioni temporanee è soggetta a Scia da presentare al Suap - Sportello unico attività produttive - da parte dell’organizzatore dell’evento.

Tale attività può essere esercitata:
- solo durante il periodo in cui si svolge effettivamente l’evento (non può quindi avere una durata superiore a quella della manifestazione);
- nell'ambito di una medesima manifestazione per non più di 30 giorni consecutivi e per non più di sette volte durante l’anno solare.
 
Il responsabile incaricato di gestire l'attività di somministrazione deve possedere i requisiti morali previsti dalla normativa vigente (art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.) e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e quelle in materia di sicurezza.

 Per attestare la disponibilità dell’area in cui avviene la manifestazione e quindi l'attività di somministrazione è necessario:
- il consenso scritto del proprietario in caso di utilizzo di area privata;
- la concessione di suolo pubblico qualora si tratti di area pubblica.
 
Attenzione: non è necessario presentare la scia se l’attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande è svolta senza richiesta di corrispettivo per la prestazione. Permane comunque l’obbligo di rispettare la normativa igienico sanitaria.

REQUISITI:

Requisiti soggettivi
Per poter svolgere l'attività sono necessari:
• il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71, commi 1- 5, del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
• l'assenza di pregiudiziali ai sensi dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "antimafia".

Requisiti professionali
L'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35,  prevede che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari) non sia necessario il possesso di requisiti professionali. La presentazione della scia (segnalazione certificata di inizio attività) abilita alla vendita e/o alla somministrazione.

Nell’ambito dell’attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 percento del volume, salvo ulteriori limitazioni.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto, le norme sull’inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità, le prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica (con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici).

 

 

Attività di somministrazione accessoria ad altra attività


Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande sono attuate in forma accessoria rispetto ad un'altra attività che é principale e nella quale si inseriscono. Si tratta di somministrazione in luoghi in cui l'accesso non é consentito liberamente a tutti.
Si tratta delle seguenti attività:
- attività svolta al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali di cui abbia la disponibilità;
- attività svolta negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari).
La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento, su una superficie non superiore ad un quarto di quella complessiva;
- attività nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con i quali sia stato stipulato apposito contratto;
- attività in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
attività di somministrazione all'interno dei centri commerciali;
- nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale

Queste tipologie non richiedono il rilascio di un'autorizzazione amministrativa ma sono soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). 


REQUISITI SOGGETTIVI:
Per poter svolgere l'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che non sussistano a carico del titolare le cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio di cui all'art. 11 Tulps - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo Codice Antimafia".
Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali:
- per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:
- che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI PROFESSIONALI:Con riferimento alle attività sopraelencate, il possesso del requisito professionale è richiesto solo per:

- le attività svolte al domicilio del consumatore;
- le attività svolte negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, come previsto all'art. 3 comma 6 lettere a) e d) della l. n. 287/1991 e s.m.
In ogni caso, il soggetto titolare/legale rappresentante dell'attività è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria sia rispetto ai locali utilizzati che alle risorse umane impiegate. Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.
REQUISITI DEI LOCALI:
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

- disponibilità dei locali;
- sorvegliabilità (ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del R.D. 6.5.1940 n. 635) – Tulps, accertata d'ufficio con sopralluogo della Polizia Locale);
- agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
- idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
- rispetto della normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche;

Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria con l'indicazione dei relativi orari.

PROCEDIMENTO:
Per esercitare l'attività di somministrazione per le tipologie descritte è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune di Cavallino-Treporti, unitamente alla documentazione di seguito descritta.

Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) deve essere presentata al Comune in cui ha sede legale l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.
Subingresso
In caso di subingresso per cessione d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione, l'attività può essere esercitata dopo aver effettuato la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia). In questo caso costituisce ulteriore requisito necessario il possesso del titolo che legittima l'attività (atto di acquisto, affitto, ecc), da dichiarare nella Scia all'atto della presentazione.

Variazioni societarie
Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione al Comune.

Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
Per ampliamenti o riduzioni della superficie è sufficiente una comunicazione al Comune.




 

Somministrazione nei circoli privati


Le associazioni ed i circoli privati possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei soli associati, presso la sede dove sono svolte le loro attività istituzionali.


REQUISITI SOGGETTIVI:
Il Presidente del Circolo deve:
dichiarare che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 - “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; la dichiarazione antimafia deve essere sottoscritta da ognuno dei soggetti previsti, per la specifica forma sociale, dall’art. 85 del medesimo DLgs;
- dichiarare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del Tulps R.D. 18.6.1931 n.773;
- essere in possesso di permesso di soggiorno valido, se cittadino non appartenente all'Unione Europea e residente in Italia.

REQUISITI DEI LOCALI:
I locali e/o le strutture appositamente allestite per la somministrazione devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia, nonchè la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Requisiti in materia di inquinamento acustico: Dove previsto, per l'esercizio dell'attività, è necessario osservare gli Adempimenti relativi all'inquinamento acustico.


Per esercitare l'attività di somministrazione nei circoli o nelle associazioni sopra indicate è necessario:
- avere ottenuto la registrazione sanitaria avendo presentato la SCIA sanitaria al SIAN dell'Ulss 4 Veneto orientale, attraverso il Suap, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che siano state richieste integrazioni o presentate osservazioni;
- presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione al Comune (Scia), attraverso il Suap.
La Scia deve essere presentata, dal presidente dell'associazione o del circolo, al Suap del Comune.

Ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione 
Per l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione è sufficiente una comunicazione al Comune. Con la comunicazione devono essere:
- dichiarata l'agibilità/abitabilità dei locali ;
- allegata una planimetria nella quale risulti evidenziata la nuova superficie di somministrazione;
- aggiornata la registrazione sanitaria

Variazione del Presidente: In seguito alla nomina di un nuovo presidente del circolo o dell'associazione occorre trasmettere una comunicazione al Comune.
Il presidente che subentra deve dichiarare:
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011
- “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. - R. D. 18.6.1931 n. 773 e dall’art. 71 del DLgs. n. 59/2010.

Allegati: copia del permesso di soggiorno in corso di validità, ove si tratti di persona non appartenente all'Unione Europea;copia del verbale dell’assemblea di nomina del nuovo presidente.
E' necessario l'aggiornamento della registrazione sanitaria (modello B2)

Variazione dell'affiliazione
Per la variazione dell'affiliazione del circolo o dell'associazione occorre trasmettere una comunicazione al Comune.
Si dovrà allegare la documentazione che dimostri l’intervenuta variazione dell'affiliazione.