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Vendita cose antiche ed usate

 

Per effettuare la vendita di oggetti usati occorre, in primo luogo, un titolo abilitante alla vendita di prodotti del settore non alimentare, indipendentemente che questi siano nuovi o usati (SCIA per esercizio di vicinato ovvero una autorizzazione-silenzio assenso per media o grande struttura di vendita).

Se però si intenda effettuare anche la vendita di cose usate di proprietà di terzi si tratterà di agenzia di affari, prevista dall'articolo 115 del TULPS e per la quale necessita la presentazione della relativa comunicazione al comune di competenza, dovrà anche provvedere a farsi vidimare a codesto ufficio il registro delle operazioni previsto dall'articolo 120 del TULPS.

Le cose usate che sono le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale e si suddividono in due categorie:
1. cose usate di pregio, quindi non prive di valore o non di valore esiguo quali preziosi, oggetti d’arte, ori e metalli reperti archeologici, quadri e pitture, libri aventi più di cento anni, carte geografiche stampate aventi più di duecento anni (l’elenco completo delle categorie di cui alla lettera A dell’allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Per queste cose con l'entrata in vigore in data 11 dicembre 2016 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 è stato abrogato l'art. 126 del T.u.l.p.s. e non è più necessaria la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza prima di iniziare la vendita; resta l'obbligo per taluni articoli del possesso del Registro delle operazioni.
2. cose usate prive di valore o di valore esiguo, quindi non di pregio, soggette unicamente alla disciplina dell'attività di commercio.

In caso di vendita di cose usate/antiche DI PREGIO (punto 1) esiste l’obbligo di vidimazione del registro e della regolare compilazione del registro dedicato alla vendita dell’usato, dove verranno annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati.
Per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l’obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere, di cui all’art. 128 del T.U.
Determinazione del valore esiguo delle cose usate: per valore esiguo di un bene usato, può ritenersi congruo l’importo di €250,00, in quanto indicato anche nella Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, all’art. 9, comma 4, lett. c), quale valore massimo di vendita concesso “agli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale”, ossia ai cosiddetti “hobbisti” come definiti nella deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2011, n. 2956 recante “Disposizioni attuative in tema di mercatini del’antiquariato e del collezionismo, a norma dell’art. 9, commi 8 della Legge regionale 6.4.2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

Il registro può essere compilato anche con modalità informatiche, secondo le istruzioni dettate dal Ministero dell’Interno.
Il registro deve essere numerato in ogni pagina e autovidimato, prima del suo utilizzo, apponendo il timbro dell’impresa e presentando al SUAP tramite lo sportello www.impresainungiorno.it la dichiarazione di autovidimazione del registro tramite procedura telematica.

Pertanto contestualmente alla PRATICA ESERCIZIO DI VICINATO, SETTORE NON ALIMENTARE sarà necessario attivare contestualmente l’adempimento correlato di auto vidimazione del registro.