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Lavanderia, lavaggio a secco, tintoria e lavanderia self service

 

Descrizione


Per attività professionale di tintolavanderia si intende l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Una lavanderia ad acqua self-service è invece uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati direttamente dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni ed, eventualmente, i prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco (previa presentazione della relativa Scia). 

 
 

Requisiti soggettivi e professionali


REQUISITI SOGGETTIVI:
• Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• Essere in possesso dell’idoneità professionale oppure nominare un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale presso ogni sede dell’impresa.

REQUISITI PROFESSIONALI:
Per l'esercizio dell'attività le imprese devono designare un responsabile tecnico che deve svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede dell’impresa. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate all'esercizio professionale dell'attività di tintolavanderia, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.
Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte riportate nella etichettatura dei prodotti tessili fermo restando, naturalmente, l’obbligo di usare la diligenza specifica (perizia professionale) richiesta per l’esercizio di un’attività professionale ai sensi dell’art. 1176, comma 2, del Codice Civile.
 
REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
 
CORSI E TITOLI
I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività e il riconoscimento di eventuali crediti formativi sono disciplinati dalla DGR n. 2104 del 17 ottobre 2012 e successiva DGR n. 427 del 7 aprile 2016 .
Per i titoli di studio acquisiti all'estero dovrà essere prodotta la dichiarazione di equipollenza al cui rilascio sono competenti gli Uffici scolastici provinciali per i titoli di studio pre-universitari e le Università per le Lauree.

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e abilitati alla organizzazione dei corsi di formazione riconosciuti contatta l'URP della Regione del Veneto.

CHI DEVE POSSEDERE I REQUISITI PROFESSIONALI:
L'attività di tintolavanderia deve essere esercitata in forma di impresa. Responsabile tecnico può essere designato il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente o un addetto dell'impresa.

 

Lavanderia a gettone (o self service) - requisiti professionali


Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni ed eventualmente i prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.
Presso tali lavanderie non vengono effettuati i lavaggi a secco o trattamenti di macchiatura, stireria, ecc..
L’assenza di tali trattamenti fa si che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente non necessità la presenza di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, come invece previsto per le imprese di tintolavanderia.Anche per le imprese di lavanderia self-service resta ferma la necessità della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

Requisiti oggettivi


- agibilità dei locali ad uso laboratorio o negozio;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, per gli impianti che rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico nei casi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006;
- Classificazione dell’azienda nelle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.

E’ obbligo osservare le norme urbanistiche, edilizie, ambientali e di destinazione d'uso vigenti per i locali sede di esercizio dell'attività.
Necessita inoltre:
• acquisizione dell'autorizzazione agli scarichi;
• Acquisizione dell'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
• Richiesta certificato prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

 

Modalità di invio della pratica


L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si intende svolgere l’attività.

La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it

 

Normativa