Agenzia d'affari

 


Le Agenzie d’Affari sono quelle attività pubbliche il cui riferimento è quello del contratto di agenzia, di cui all’articolo 1742 del Codice Civile, per cui una parte organizzata si offre come intermediaria nella soluzione e nella trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, dietro compenso.

Le agenzie di affari possono essere distinte in tre tipi:
Attività di agenzia per le quali deve essere fatta una segnalazione di inizio attività al Comune, come quelle di compravendita di autoveicoli o motoveicoli nuovi o usati, di compravendita di oggetti usati, di recupero documenti, di disbrigo pratiche, di pubblicità, di organizzazione eventi e spettacoli, di spedizioni e trasporti, vendita biglietti per spettacoli e manifestazioni culturali o sportive, agenzie teatrali.
Attività di agenzia per le quali si deve ottenere licenza del Questore (recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi) o deve essere fatta una comunicazione di inizio attività alla Questura (agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni).
Attività di agenzia per le quali esiste una specifica regolamentazione a cui fare riferimento, come agenzia di attività funebre, di affari in mediazione, di rappresentanza di commercio, di assicurazioni, di viaggi, in campo finanziario, di stampa, di scommesse, ecc. (vedi anche il file di maggiori informazioni). La Provincia è competente per:  agenzie di viaggi, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (disbrigo pratiche amministrative per i mezzi di trasporto). La Camera di Commercio è competente per: agenti e rappresentanti di commercio; agenti d'affari in mediazioni (ad es. mediatori immobiliari); spedizionieri; mediatori marittimi.

 
 

Requisiti


Requisiti soggettivi:
• possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931;
• assenza di pregiudiziali ai sensi della  legge antimafia (l. 31/05/1965 n. 575 e succ. mod.).
Se l'attività di Agenzia viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.

Requisiti oggettivi:
Per i locali sede dell’attività devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:
• disponibilità della sede operativa
• rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed ai regolamenti edilizi
• rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi

 
 

Registro giornale degli affari

Va tenuta affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella del tariffario delle prestazioni.

Chi esercita l’attività di conduzione di una agenzia di affari (art. 115 TULPS) ha l’obbligo della tenuta di un “Registro giornale degli affari”, che, prima dell’uso, deve essere bollato e vidimato, a seconda dei casi, dalla Questura o dal Comune.
In questo registro (art. 120 TULPS) sono annotare tutte le operazioni giornaliere svolte. Gli esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di carta d'identità o altro documento fornito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Il registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l'onorario pattuito e l'esito dell'operazione, deve essere vidimato dal Comune e conservato dall'esercente per un quinquennio a partire dalla data di chiusura e a disposizione degli organi di controllo.

La vidimazione e bollatura di tale registro è esente sia dall’imposta di bollo che dalla tassa di concessione governativa. 

Il registro giornale degl iaffari può essere cartaceo oppure informatico (modalità previste dall'art. 2215 bis del c.c.) mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all'inizio e al termine dell'utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l'anno.

I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell'originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all'autovidimazione tramite il portale www.impresainungiorno.it
La validità dell'autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell'Interno.



 
 

Procedimento

Per l’apertura dell'attività è necessario presentare la pratica tramite il portale istanze online del SUAP.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it

 
 

Normativa

D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, art. 163 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Regolamento di esecuzione del Tulps r.d. 6.5.1940 n. 635 (Titolo III).

Regio decreto 18/06/1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Codice Civile.