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Somministrazione non assistita

 


Ai sensi della Legge Regione Veneto 21 Settembre 2007 n.29, per somministrazione non assistita si intende l’attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia, presso l’esercizio di vicinato di cui all’articolo 17, della Legge Regione Veneto 28 dicembre 2012 n.50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione.

Per panificio si intende l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4/07/2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248.

Ai sensi dell'art.10 della L. R. n. 29/2007 l’esercizio dell’attività di somministrazione non assistita è soggetto a previa comunicazione tramite portale Suap al comune dove si svolge l’attività.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
Negli esercizi di vicinato di cui sopra e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
All’attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e i panifici